Fonte : www.assofootball.it

Forse non tutti sanno che le assenze scolastiche dovute a ragioni sportive (gare, stage di allenamento, manifestazioni di vario tipo sotto l’egida delle Federazioni affiliate al CONI) possono venire giustificate e, quindi, non conteggiate ai fini del monte ore obbligatorio previsto da ciascun piano di studi.

Le norme cui fare riferimento sono la Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011 e il DPR n. 122/2009. Vediamo cosa dicono:

C.M. n. 20 del 4/3/2011 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che “le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ndr.]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

 

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per Le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica si rimanda altresì alla nota n. 2065 del 2 marzo u.s., richiamata dalla Circolare dello stesso M.I.U.R.

 

COSA FARE, QUINDI?

La società sportiva per la quale è tesserato l’atleta dovrà redarre su carta intestata un certificato, da consegnare presso la segreteria scolastica con qualche giorno di anticipo rispetto all’assenza prevista (meglio una settimana prima). Tale certificato dovrà riportare il nome esatto dell’Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, nome e cognome dell’atleta interessato, denominazione scuola e classe frequentata, nonché specificare dettagliatamente la manifestazione o l’evento cui l’atleta dovrà prendere parte.

Il consiglio è quello di utilizzare questo sistema solo in caso di competizioni o stage di allenamento di un certo rilievo (raduni Nazionale, combine, ecc.) e laddove ve ne sia l’effettiva necessità.